Si rende noto che Kairos Partners SGR S.p.A., nel rispetto di quanto disposto dal DPR 22 giugno 2007 n. 116 e dalle istruzioni applicative fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto, per gli anni sotto indicati, ad inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco dei rapporti per i quali si sono verificate le condizioni per l’estinzione previste dall’art. 3 del citato DPR, al fine della loro pubblicazione sul sito internet del suddetto Ministero.
Si ricorda che, in caso di mancata rivendicazione da parte dei titolari, le somme andranno devolute al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005, previsto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.
La normativa ha stabilito che il suddetto Fondo sia alimentato con gli importi rivenienti dai rapporti c.d. dormienti, in particolare i rapporti di:
1. deposito di somme di denaro (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo, etc.);
2. deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito amministrato presso la banca depositaria del certificato cumulativo rappresentativo delle quote del fondo; deposito in custodia presso la SGR di quote di fondi comuni d’investimento dalla stessa istituiti; deposito in custodia presso la SGR di altri strumenti finanziari);
3. contratto di assicurazione (ramo vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
1. non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
2. il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro.
Al verificarsi delle condizioni di dormienza la SGR invia al titolare del rapporto (e a tutti i cointestatari in caso di rapporto cointestato), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dalla SGR e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto dormiente non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Le disposizioni idonee ad evitare l’estinzione del rapporto contrattuale sono operazioni o movimentazioni eseguite dal titolare del rapporto atte a voler confermare la perdurante vitalità del rapporto stesso (es. richieste di sottoscrizione, switch o rimborso parziale; rinnovo contrattuale; comunicazione espressa alla SGR di continuare il rapporto; movimento sul conto; specifiche istruzioni da parte del Cliente; comunicazione di variazione di residenza; richiesta di modifica dell’intestazione del rapporto; riscossione dei proventi del fondo; etc.). Non interrompono invece la dormienza tutte le operazioni automatiche (es. RID e altri versamenti automatici) o le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. bonifici effettuati da un terzo).